DVR POS PSC
Cos'è il DVR
L’articolo 17 del Testo unico sulla sicurezza indica tra gli obblighi inderogabili, e non delegabili dei quali deve farsi carico il datore di lavoro, la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 del D.lgs 81/08 (DVR, Documento Valutazione Rischi).
Il DVR è il testo nel quale il datore di lavoro deve dimostrare di aver monitorato, elencato, catalogato tutti i rischi possibili per i lavoratori della sua azienda.
- L’obbligo di redigere il D.V.R. è esteso a tutte le aziende in cui è presente anche un solo lavoratore oppure vi sono soci lavoranti;
- Deve prepararlo entro novanta giorni dall’inizio dell’attività e aggiornarlo seguendo ogni cambiamento interno alla sua impresa;
- Per la sua stesura deve fornirsi dell’ausilio del RSPP e del medico competente;
- Nella sua struttura ha dal 1 gennaio 2011 l’obbligo di prevedere la valutazione del rischio stress lavoro correlato;
Per le aziende edili il DVR è obbligatorio come per ogni altro settore lavorativo.
La violazione dell’obbligo di redazione e datazione certa del DVR (aggiornato con la valutazione stress lavoro correlato) è punita con pesanti sanzioni: per omessa redazione del DVR: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.400. La pena è aumentata a 4/8 mesi nelle aziende a rischio di incidente rilevante e con l'esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, atmosfere esplosive.
Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, DPS, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità: ammenda da Euro 2.000 a Euro 4.000
Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione: ammenda da Euro 1.000 a Euro 2.000
L'articolo 29 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.), così come modificato dalla cosiddetta "legge di stabilità" (L. 24 dicembre 2012, n. 228 pubblicata in S.O. della G.U. il 29/12/2012, n. 212), prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possano autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi fino al 3° mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale succitato e, comunque, non oltre il 30 Giugno 2013.
Con la nota n. 32/2583 del 31 gennaio 2013 è lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a precisare che il termine ultimo di validità della autocertificazione dei rischi è il 31 maggio 2013.
Dal 31 maggio 2013 le aziende che occupano meno di 10 dipendenti dovranno dotarsi del DVR, elaborato secondo i criteri stabiliti dagli Artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Il nostro servizio
S.C. Services offre i propri servizi di consulenza sulla sicurezza sul lavoro ai datori di lavoro e alle imprese che necessitano di assistenza per la stesura del DVR.
Affrettati, il D.V.R., se non adeguato, corrisponde ad una mancata valutazione dei rischi.
Che cos'è il piano operativo di sicurezza (POS)
In caso di cantiere temporaneo o mobile si applica il titolo IV, che prevede l’obbligo per tutti i datori di lavoro in appalto o in subappalto di redigere il Piano Operativo di Sicurezza, o POS, che dovrà essere poi sempre lasciato a disposizione in cantiere per eventuale consultazione. Il POS, in sostanza, è la valutazione dei rischi delle singole lavorazioni di cantiere, allo scopo di gestirle in sicurezza, e deve essere redatto dalle singole imprese, che hanno piena conoscenza delle loro procedure di lavoro e dei rischi correlati (mentre i rischi di interferenza tra le diverse lavorazioni saranno gestiti dal piano di sicurezza e coordinamento, o PSC).
Nell’elaborazione del POS vanno quindi definite dettagliatamente tutte le informazioni relative all’organizzazione del cantiere, all’esecuzione dei lavori, alle macchine, alle attrezzature utilizzate, ai prodotti chimici e alle relaltive procedure operative che i lavoratori devono rispettare. Occorre inoltre valutare i rischi connessi al contesto lavorativo e integrare le procedure, rispettando le relative misure di sicurezza da applicare. La mancata elaborazione del POS è una grave violazione, che porta alla sospensione dell’attività imprenditoriale, ma non per questo deve essere considerato un documento da redigere solo per ottemperare gli obblighi di legge. Contenendo informazioni indicative e comportamentali essenziali in termini di sicurezza del lavoro, è infatti un documento che ha lo scopo di identificare e fornire chiare indicazioni per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi dei lavori svolti in cantiere.
In sostanza, il POS deve essere quindi:
- una valutazione dei rischi specifica per ogni singolo cantiere
- di concreta fattibilità
- di facile comprensione
- coerente con quello elaborato dall’impresa affidataria e con quanto indicato nel PSC e deve essere conforme alle misure generali di tutela.
Contenuti minimi del POS L’Allegato XV del TU riporta:
- i dati identificativi dell’impresa esecutrice (il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere)
- la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi sub affidatari
- i nominativi degli addetti al primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato
- il nominativo del medico competente ove previsto
- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- i nominativi del direttore tecnico, direttore tecnico di cantiere e del capocantiere
- il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa
- le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice
- la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro
- l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole impotanza
- la lista delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere
- l’elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza
- l’esito del rapporto di valutazione del rumore
- l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere
- le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto
- l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
- la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
Aggiornamento del POS
Si segnala che il POS necessita di aggiornamento in seguito a:
- introduzione di nuove tecnologie, macchine ed attrezzature inizialmente non previste
- problematiche emerse
- nuove assunzioni con nuove mansioni
- nuovi subappalti di imprese o lavoratori autonomi
- aggiornamenti del PSC che riguardano le lavorazioni dell’impresa
- richieste di chiarimento od obiezioni formulate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione,
- modifiche organizzative a carico dell’impresa o dei subappaltatori
- modifiche progettuali
- varianti in corso d’opera
- fasi lavorative urgenti ed impreviste
- modifiche procedurali
- in generale, altri cambiamenti significativi.
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S.C. Services offre i propri servizi di consulenza sulla sicurezza sul lavoro ai datori di lavoro e alle imprese che necessitano di assistenza per la stesura del POS
Che cos'è il piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
Il PSC (Piano di sicurezza e coordinamento) è il documento redatto in fase di progetto in cui sono analizzati tutti gli aspetti legati ai rischi e alle misure di prevenzione e protezione relative a uno specifico cantiere e che dovranno essere strettamente connesse ai Piani operativi di sicurezza (POS). Analizza le fasi di lavoro svolte in cantiere, le fasi critiche del processo di costruzione e tutte le misure da adottare per ridurre e prevenire i rischi di lavoro.
Il PSC è redatto nella fase di progettazione dell’opera o comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte per l’appalto. È parte integrante della gara d’appalto per poi essere punto di riferimento per la realizzazione del progetto.
Il PSC è costituito da una relazione tecnica con tutte le prescrizioni, correlate alla complessità dell’opera, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ed una serie di tavole esplicative.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del PSC e del POS almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori.
Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
L’impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria trasmette il piano alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
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